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21 Aprile 2010
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro non riconosciuta denominata" DCNC - Da cosa nasce cosa" con sede in Genova, Via S.Martino 21 R.
L'associazione è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione “DCNC - Da cosa nasce cosa” persegue i seguenti scopi:
- diffondere ed ampliare la conoscenza di arte e cultura in genere, nel mondo giovanile e non, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni nonché attraverso la messa in rete di competenze e conoscenze interdisciplinari;
- proporsi come organismo di incontro e di aggregazione per lo sviluppo di interessi culturali volendo assolvere la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'educazione permanente;
Art. 3. - Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione “ DCNC - Da cosa nasce cosa”, intende promuovere varie attività, in particolare:
- convegni, conferenze, dibattiti, incontri, corsi, seminari, proiezioni di films e documenti, per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, nonché qualunque supporto logistico per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi culturali e formativi;
- corsi di formazione teorico/pratici aperti a tutti ed istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- redazione materiale formativo di supporto.
SOCI
Art. 4. - L'associazione “DCNC - Da cosa nasce cosa”è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Art. 5. - L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente contenente nome, cognome luogo, data di nascita e residenza anagrafica.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa di iscrizione e a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. La quota di associazione è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni gradualizzate: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono presentare ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni, al Presidente dell'Associazione, il quale dovrà pronunciarsi in via definitiva entro sei mesi dalla data di presentazione.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
-beni, immobili e mobili;
-contributi;
-donazioni e lasciti;
-rimborsi;
-attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate, secondo le norme del C.C., dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rivalutabili.
BILANCIO
Art. 10. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ORGANI
Art. 11. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente.
L'ASSEMBLEA
Art. 12. – L’assemblea dei soci deve assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione. In sua assenza è presieduta dal più anziano dei componenti del Consiglio direttivo.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità di convocazione e delibera prescinde dal numero dei presenti. Le maggioranze possono essere derogate per gli argomenti infra indicati.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano e possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 13. – L’assemblea ordinaria:
- elegge il Consiglio direttivo e procede alla nomina delle altre cariche sociali;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni e sono comunque rieleggibili senza alcun limite. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 15. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri su richiesta motivata.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali.
- formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
PRESIDENZA
Art. 16. – Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale e processuale dell'associazione.
Il presidente dura in carica cinque anni ed è comunque rieleggibile una sola volta, anche consecutiva.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi e ad ogni altra operazione di carattere gestionale.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.
Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.








